CANONE RAI

Che cos’è il canone TV? 

Il canone tv è un’imposta (Sentenza Corte Costituzionale n. 284 del 26/06/02 – Sentenza Corte di Cassazione del 03/08/93 n. 8549) che si rinnova tacitamente e che il contribuente, salvo tempestiva comunicazione di disdetta, è obbligato a pagare ogni anno nei termini stabiliti dalla legge.

Quanto e come si paga il Canone Rai?

Per disposizione di legge, dal 2016 tutti i fornitori di energia elettrica, quindi anche Camer Gas & Power, sono obbligati a inserire il canone Rai nelle proprie bollette.

L’importo stabilito per il 2021 è di € 90 e deve essere suddiviso in 10 rate mensili. I nominativi dei clienti ai quali richiedere il canone Rai sono individuati e trasmessi ai singoli fornitori di elettricità da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Qualsiasi richiesta o segnalazione in merito al pagamento del canone va quindi rivolta all’Agenzia delle Entrate, come spiegato sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Chi deve pagare il canone TV?

Secondo quanto dispone l’Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, il canone tv dev’essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549).

L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?

Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio.

L’addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di domiciliazione (bancaria, postale, ecc.) del pagamento della stessa?

Sì, le domiciliazioni del pagamento della fattura elettrica sono automaticamente estese all’importo del canone.

È ancora possibile dare disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi?

No, dal 1 gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge.

Quali sono i principali casi di esonero?

In alcuni casi specifici è prevista l’esenzione dal pagamento del canone. In particolare, segnaliamo quelli più comuni:

  • Cittadini con più di 75 anni e reddito annuo non superiore a 6.713€;
  • Cittadini e/o famiglie che NON posseggono un televisore;
  • Titolari di un contratto di fornitura elettrica all’interno di un nucleo familiare in cui già un componente paghi il canone su un’altra utenza (ad es. se due coniugi posseggono due abitazioni, entrambe prime case, il canone Rai potrà essere addebitato solo sulla bolletta relativa a una delle due).

Chi rientra in una di queste tipologie deve scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate il modulo di Autocertificazione e restituirlo compilato secondo i tempi e le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate per il suo caso.

Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV o un vecchio televisore analogico deve pagare il canone?

No, in quanto solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare ed i vecchi televisori analogici, non sono assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).

Ho una seconda casa: devo pagare un altro canone TV?

No. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

A chi rivolgersi per i chiarimenti?

Ulteriori dettagli e informazioni sul Canone Rai, sulle modalità di pagamento ed esenzione sono disponibili tramite:

  • il sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • il sito www.canone.rai.it;
  • il Numero Verde RAI dedicato 800.93.83.62 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 21.

Costi della chiamata per il numero RAI 199.123.000

Il costo della telefonata è a carico del chiamante ed è, su tutto il territorio nazionale, pari ad un importo massimo di 14,49 centesimi di euro al minuto, comprensivo di IVA, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 18,30 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Nelle rimanenti fasce orarie il costo del servizio è di 5,67 centesimi di euro al minuto. Per le chiamate da rete mobile il costo è inferiore a 48,8 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta inferiore a 15,75 centesimi di euro, a seconda dell’operatore mobile di accesso.

Per chi chiama dall’estero o da telefono cellulare non abilitato a chiamare il numero RAI 199.123.000 può comporre il numero 0039 06-87408197. Il costo è a totale carico del chiamante e varia a seconda delle tariffe del carrier da cui origina la chiamata o dal contratto dell’operatore di telefonia mobile.

Nel concetto di “famiglia anagrafica”, sono incluse le coppie di fatto residenti nella stessa abitazione?

In relazione alla definizione di famiglia anagrafica recata dall’art. 4 del DPR n. 223/1989 rileva la certificazione del Comune competente.

A titolo informativo, si segnala che sul sito www.lineamica.gov.it è presente la risposta di seguito riportata: “Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223) prevede, all’articolo 13, che i soggetti effettuino dichiarazioni anagrafiche quali la costituzione di una nuova famiglia o di nuova convivenza, mediante apposita “modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche” predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ed adottata da ogni Comune”.

L’articolo 4 dello stesso Decreto evidenzia che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. 

I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli. 
Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, numero 29 del 1992, redatta congiuntamente dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e dal Ministero dell’Interno, si precisa che la prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione di famiglia anagrafica (art. 4 del già citato Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. 

La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. 
I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 8, comma 3 del decreto n. 94 del 13 maggio 2016)

I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente con potenza impegnata fino a 3kW (tariffa D2 della spesa per il trasporto e la gestione del contatore), avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.

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